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C&C IURE SANGUINIS SRL - SOCIETA’ UNIPERSONALE DI SERVIZI SPECIALIZZATA NELLA CONSULENZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Cittadinanza per via materna
cittadinanza-materna

La donna italiana e quindi, di conseguenza, anche la donna discendente da cittadino italiano  emigrato all’estero, trasmettono la cittadinanza ai propri figli solo a partire dall’ entrata in vigore della Costituzione italiana e cioè dal 1-1-1948.

Solo in tempi relativamente recenti,  a seguito della sentenza di Corte di Cassazione n. 4466/2009 è stato stabilito il principio per cui : “gli effetti prodotti da una legge ingiusta nel rapporto di filiazione e di coniugio perdurano nel tempo e non si possono considerare “esauriti” all’epoca della entrata in vigore della costituzione (c.d. effetto perdurante);

E pertanto: il diritto alla cittadinanza italiana può essere riconosciuto anche a chi risulta generato ante 1/1/1948 da donna discendente da antenato italiano emigrato all’estero  MA SOLO IN SEDE GIUDIZIALE.

Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all’ufficio di Stato Civile:

DEVONO RIVOLGERSI DAL 22 GIUGNO 2022 ALLA “Sezione Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell’antenato ( per i ricorrenti residenti all’estero) ex lege 206/2021”.

– A tale scopo è necessaria l’assistenza di un avvocato ;

– Non occorre viaggiare in Italia in nessuna fase del processo; 

–  è sufficiente inviare una procura per la rappresentanza legale e i documenti originali attestanti la discendenza italiana, tradotti e legalizzati;

– Il processo si può fare insieme ad altri membri della propria famiglia con la stessa discendenza.